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23/02/2014

ATEX: classificazione delle zone

La valutazione dei rischi di esplosione
La Direttiva Europea 1999/92/CE, recepita in Italia è con Decreto legislativo 81/2008,swiss replica watches ha alla base della valutazione dei rischi d’esplosione la possibile formazione di miscele potenzialmente esplosive. Queste possono essere formate da gas o polveri opportunamente miscelate con aria: secondo la loro possibilità di diffusione e, quindi, la probabilità di formare miscele potenzialmente esplosive le aree sono divise in zone a diverso rischio d’esplosione.

Per i gas esse sono la zona 2, 1 e 3, mentre per le polveri sono 22, 21 e 20, andando dalla zona a minore a quella a maggiore rischio d’esplosione. Analizziamo solo quelle concernenti le polveri:

Zona 20: Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o spesso un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria.

Esempio: Queste condizioni si presentano, generalmente, solo all’interno di recipienti, tubature, apparecchi, ecc. Vi appartiene di norma solo l’interno d’impianti (mulini, asciugatoi, mescolatori, condutture per il trasporto, silos, ecc.), qualora si possano formare in permanenza, per lunghi periodi o spesso, miscele esplosive di polveri in quantità minacciose.

Zona 21: Area in cui durante il normale funzionamento è probabile occasionalmente la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria.

Esempio: A questa possono appartenere aree nell’immediata vicinanza di stazioni di prelevamento o riempimento e aree in cui vi sono depositi di polveri e dove, occasionalmente nel corso del normale funzionamento, si forma, in miscela con l’aria, una concentrazione esplosiva di polveri infiammabili.

Zona 22: Area in cui durante il normale funzionamento non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Esempio: Ad essa possono appartenere quelle aree nel cui ambito la polvere contenuta in impianti può fuoriuscire da aperture e quindi forma depositi di polveri in quantità pericolose.

La zona di appartenenza determina la dimensione delle misure di protezione occorrente, come precedentemente menzionato in un’altra info tecnica: in zona 22 non ci devono essere fonti d’ignizione durante il normale funzionamento, in 21 oltre a questo, anche durante una prevedibile disfunzione, in zona 20 anche durante una rara disfunzione o due prevedibili disfunzioni contemporanee.

La zona determina anche la categoria delle apparecchiature che si possono utilizzare in quell’area prodotte dopo l’entrata in vigore della direttiva:

categoria 3D per la zona 22, 2D per la zona 21 e 1D per la zona 20. Essa deve essere adeguatamente segnalata con apposita cartellonistica.